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Provvidenze e prestazioni economiche
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti:
importi e limiti reddituali per il 2010 (fonte Hadylex.org)
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti:
importi e limiti reddituali per il 2009 (fonte Hadylex.org)
Bonus per le famiglie: (chiariamoci le idee)
Invalidità civile-facilitazioni e prestazioni economiche
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti:
importi e limiti reddituali per il 2010
Ogni anno vengono ridefiniti,
collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli
importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli
invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti
reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2010 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati
fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con
Circolare del 29 dicembre gennaio 2009, n. 132.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con
quelli del 2009.
| Tipo di provvidenza |
Importo |
Limite di reddito |
| |
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
| Pensione ciechi civili assoluti |
275,91 |
277,57 |
14.886,28 |
15.154,24
|
| Pensione ciechi civili assoluti
(se ricoverati) |
255,13 |
256,67 |
14.886,28 |
15.154,24 |
| Pensione ciechi civili parziali |
255,13 |
256,67 |
14.886,28 |
15.154,24 |
| Pensione invalidi civili totali |
255,13 |
256,67 |
14.886,28 |
15.154,24 |
| Pensione sordomuti |
255,13 |
256,67 |
14.886,28 |
15.154,24 |
| Assegno mensile invalidi civili parziali |
255,13 |
256,67 |
4.382,43 |
4.408,95 |
| Indennità mensile frequenza
minori |
255,13 |
256,67 |
4.382,43 |
4.408,95 |
| Indennità accompagnamento
ciechi civili assoluti |
755,71 |
783,60 |
Nessuno |
Nessuno |
| Indennità accompagnamento
invalidi civili totali |
472,00 |
480,47
|
Nessuno |
Nessuno |
| Indennità comunicazione sordomuti |
236,15 |
239,97 |
Nessuno |
Nessuno |
| Indennità speciale ciechi
ventesimisti |
180,11 |
185,25 |
Nessuno |
Nessuno |
| Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
458,20 |
460,97 |
Nessuno |
Nessuno |
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Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti:
importi e limiti reddituali per il 2009
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori
dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni,
assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi
civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune
provvidenze economiche.
Per il 2009 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati
fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con
Circolare del 2 gennaio 2009, n. 1.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con
quelli del 2008.
| Tipo di provvidenza |
Importo |
Limite di reddito |
| |
2009 |
2008 |
2009 |
2008 |
| Pensione ciechi civili assoluti |
275,91 |
267,09 |
14.886,28 |
14.480,81 |
| Pensione ciechi civili assoluti
(se ricoverati) |
255,13 |
246,97 |
14.886,28 |
14.480,81 |
| Pensione ciechi civili parziali |
255,13 |
246,97 |
14.886,28 |
14.480,81 |
| Pensione invalidi civili totali |
255,13 |
246,97 |
14.886,28 |
14.480,81 |
| Pensione sordomuti |
255,13 |
246,97 |
14.886,28 |
14.480,81 |
| Assegno mensile invalidi civili parziali |
255,13 |
246,97 |
4.382,43 |
4.242,42 |
| Indennità mensile frequenza
minori |
255,13 |
246,97 |
4.382,43 |
4.242,42 |
| Indennità accompagnamento
ciechi civili assoluti |
755,71 |
733,41 |
Nessuno |
Nessuno |
| Indennità accompagnamento
invalidi civili totali |
472,00 |
465,09 |
Nessuno |
Nessuno |
| Indennità comunicazione sordomuti |
236,15 |
233,00 |
Nessuno |
Nessuno |
| Indennità speciale ciechi
ventesimisti |
180,11 |
176,00 |
Nessuno |
Nessuno |
| Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
458,20 |
443,56 |
Nessuno |
Nessuno |
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Bonus straordinario: nuova circolare dell'Agenzia delle entrate
ATTENZIONE: il presente documento è stato aggiornato alla luce
delle modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
del 12 febbraio 2009.
Nei giorni scorsi, in un’audizione alla Camera, su interrogazione
parlamentare, il Governo ha rassicurato circa la soluzione imminente di
alcune sperequazioni relative all’erogazione del bonus per le famiglie,
con riferimento alle persone con disabilità.
Avevamo segnalato tali disequità in una nota precedente. Fra tutte,
quella più rilevante, riguardava la mancata concessione del bonus, nel
caso ad essere disabile fosse il richiedente stesso.
Il Ministro Tremonti aveva annunciato una specifica e risolutiva
Circolare dell’Agenzia delle entrate che, in effetti, è stata pubblicata
ieri. Circolare 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt’altro che
risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato
di bisogno.
Presentiamo, quindi, di seguito condizioni, modalità ed esclusioni
relative al bonus, alla luce delle novità contenute nella nuova
Circolare.
Il “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza” è stato introdotto dal Decreto-legge 185/2008,
convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed
esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della
norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento
del 5 dicembre 2008.
Componente con handicap
L’aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia
presente un “componente portatore di handicap”. Come
noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus
straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale
complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
La Circolare precisa cosa significhi “componente portare con handicap”.
Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con
handicap, ora “Il riferimento generico ai “componenti” del
nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile
in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un
figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi
dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali
ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi
dell’articolo 12 del Tuir.”
Quindi, il bonus – in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è
concesso anche nel caso il “componente con handicap”
sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione non comprende comunque il
richiedente. Se il richiedente è persona con handicap – secondo
l’Agenzia delle entrate – non va considerato ai fini del calcolo dei
limiti di reddito.
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Quale handicap?
Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La
Circolare 2/2009 si riferisce genericamente all’articolo 3 della Legge
104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di
gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di
richiesta, l’Agenzia precisa che ci si riferisce all’art. 3 comma 3,
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con
connotazione di gravità. Con Provvedimento del 12 febbraio
2009, l'Agenzia ha corretto le istruzioni alla compilazione dei modelli
di richiesta, eliminando la condizione della "gravità".
Ora è sufficiente disporre del certificato di handicap (articolo 3,
Legge 104/1992) per accedere al bonus.
Chi può richiedere il bonus
Le istruzioni precisano che il bonus può essere richiesto,
restando al di sotto di una certa soglia, da chi ha percepito redditi
che rientrano nelle seguenti tipologie:
a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR, Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali, ad
esempio:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione
e lavoro;
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa;
• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR,
qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal
coniuge non a carico, ossia:
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non
superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il
reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.
Non è chiaro se le persone titolari di sole provvidenze
assistenziali per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di
accompagnamento o di frequenza) o di solo assegno sociale possano
richiedere il bonus. Queste provvidenze, infatti, non rientrano in
nessuno dei redditi elencati. Dalla lettura delle istruzioni alla
compilazione dei moduli sembrerebbero, sorprendentemente, esclusi.
Esclusioni
Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:
- i disabili unici componenti del nucleo familiare che abbiano un
qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
- i disabili unici componenti del nucleo familiare che siano
titolari di pensione superiore ai 15.000 euro l’anno;
- i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla
composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico
con handicap.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus
maggiorato a 1000 euro:
- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che
abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile)
inferiore ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);
- i contribuenti il cui figlio o familiare con handicap abbia
percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e
indennità per minorazioni civili);
- i contribuenti nel cui nucleo la persona con handicap sia il
richiedente stesso.
Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo
e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.
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A quanto ammonta il bonus
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una
volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare.
Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con
reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi
dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.
- 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da
pensione non superiore a 15 mila euro.
- 300 euro, per il nucleo familiare di due persone
e reddito non superiore a 17 mila euro.
- 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone
e reddito non superiore a 17 mila euro.
- 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone
e reddito non superiore a 20 mila euro.
- 600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone
e reddito non superiore a 20 mila euro.
- 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque
persone e reddito non superiore a 22 mila euro.
- 1.000 euro, per il nucleo familiare in cui vi siano familiari a
carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
Come già detto la circolare dell’Agenzia delle entrate restringe di
molto il concetto dell’handicap ai fini della concessione dei bonus,
introducendo l’elemento della gravità.
Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli
previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo
nella denuncia dei redditi.
Come si calcola il reddito
La Legge n. 2/2009 e la Circolare 2/2009 precisano quali sono i
redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus
e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento
all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera
somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e
degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i
seguenti redditi:
- da lavoro dipendente e da pensione.
- redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a
progetto, lavori socialmente utili ecc.)
- lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi
richiede il bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare
può essere desunto dalla relativa certificazione);
- redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri
redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso dal Legislatore,
precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito
derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi,
indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla
presenza di un familiare a carico con handicap.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono
escluse da imposizione IRPEF.
Quale nucleo familiare?
Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto
dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al
richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i
figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati
e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli
e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone,
vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va
indicato il grado di parentela con il richiedente.
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Redditi e nucleo di che anno?
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al
reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del
2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il nucleo
fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di
presentazione.
A chi presentare la richiesta?
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle
Entrate. I tempi sono stati prorogati di un mese rispetto alle
indicazioni precedenti.
I moduli sono due:
- il primo modulo è quello da usare se si
presenta la domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro
o l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il
2007, il termine ultimo è il 28 febbraio 2009. È il 31 marzo 2009,
se l’anno prescelto è il 2008.
- il secondo modulo è quello da usare se si
presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In
questo caso la scadenza è il 30 aprile 2009, qualora ci si riferisca
al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno
nel caso si assuma a riferimento il 2008.
In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF
(Centro Autorizzato di assistenza fiscale).
La Legge e la circolare dell’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle
procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche
assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di
assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta,
ma un ente erogatore (INPS), oltre ai dubbi espressi più sopra.
Come avviene il pagamento?
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore
di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i
contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e
che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i
versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se
finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di
presentazione delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su
quelli inevasi.
I pagamenti avvengono entro il 31 marzo 2009 per i lavoratori dipendenti
ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle
Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale), entro il 30 aprile, oppure far valere il beneficio
in occasione della denuncia dei redditi del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va
presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non
si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla
presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le
modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o
pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche
assistenziali, sempre che ne abbiano diritto.
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Invalidità civile-facilitazioni e prestazioni economiche
Per invalidità civile si intende una condizione di salute che comporta
una riduzione significativa delle capacità lavorative, motorie o
psichiche.
Il cittadino che vuole richiedere il riconoscimento di un’invalidità
civile deve chiedere di essere visitato dalla Commissione medica
dell’AUSL di appartenenza. Il riconoscimento dell'invalidità civile
permette di accedere ad alcune facilitazioni, tra cui, in alcuni casi,
l'assegnazione di benefici economici. E' disponibile una
scheda che sintetizza tutte le facilitazioni che è possibile
ottenere in base alla percentuale di invalidità civile.
Per ottenere quindi le prestazioni economiche descritte di seguito,
occorre innanzitutto
fare domanda presso gli sportelli CUP per una visita medica che permetta
di accertare il proprio grado di invalidità. Si devono utilizzare gli
appositi moduli prestampati in distribuzione presso gli sportelli
(attenzione: ce n’è uno per i minorenni e uno per i maggiorenni).
L’AUSL è tenuta a convocare entro tre mesi l’interessato per
l’accertamento sanitario; se l’invalido è impossibilitato a muoversi, si
può richiedere una visita domiciliare (con certificato medico curante
recarsi presso sede Commissione invalidi per concordare data).
L’accertamento è svolto da una apposita Commissione Medica, che emetterà
un verbale in triplice copia: una andrà al richiedente, una rimarrà alla
Commissione e la terza andrà all’Ufficio invalidi del Comune, che ha
sede presso l’INPS.
Il responso della Commissione medica della Ausl è soggetto a convalida
da parte della Commissione medica di verifica del Ministero della
Economia e delle Finanze che ha 60 gg. di tempo per tale adempimento e
che, se ritiene, può chiedere ulteriore documentazione o richiedere
altra nuova visita.
A seconda del grado di invalidità accertato, si presenteranno diverse
possibilità; in particolare, per ottenere pensioni o assegni è
indispensabile una percentuale di invalidità non inferiore al 74%. Anche
percentuali inferiori, tuttavia, consentono benefici come la possibilità
di iscriversi al collocamento mirato o agevolazioni per protesi e
riabilitazioni (si vedano le sezioni relative della guida).
Nei casi di invalidità permanenti o comunque molto gravi e irreversibili
è in vigore una normativa che ha eliminato le visite di controllo per
l’accertamento delle condizioni di disabilità. In questi casi, esaminata
la documentazione sanitaria attestante che la situazione, l'INPS dispone
l'esonero definitivo da ogni visita di controllo o di revisione della
permanenza dello stato invalidante ed in tal senso verrà data
comunicazione all'interessato.
Il Certificato di handicap
Da non confondere con l’accertamento di invalidità è
l’accertamento di handicap, ossia di una situazione di svantaggio
sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto
sociale di riferimento in cui la persona vive, e che dà diritto ad
alcune agevolazioni (art. 3 comma 1 legge 104/92).
Handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) è invece quello che porta
la persona alla necessità di un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale; la certificazione di handicap grave è
indispensabile, in particolare, per permessi e congedi lavorativi e per
alcuni benefici economici.
La certificazione di handicap è del tutto indipendente da quella di
invalidità civile, ma le modalità di presentazione della domanda e di
accertamento sono analoghe (modulo da ritirare allo sportello CUP e
convocazione da parte dell’USL), salvo che per l’integrazione della
Commissione Medica con un operatore sociale ed un esperto del caso da
esaminare. Mentre però l’invalidità si basa su criteri medico-legali (e
su tabelle di riferimento ministeriali per le percentuali), l’handicap
si basa su
criteri medico-sociali.
Dal 1° gennaio 2003 le persone affette da Sindrome di down possono
essere riconosciute persone handicappate “gravi” ai sensi dell’articolo
3 legge 104 (senza effettuare la prevista visita) presentando una
certificazione, redatta anche dal medico curante, con allegato il
“cariotipo”(mappa genetica) . Questa procedura riguarda solo ed
unicamente la certificazione di handicap ai sensi della legge 104,
rimangono operanti gli eventuali accertamenti riferiti alla invalidità
civile.
Contro la mancata convocazione della Commissione Medica entro 90 giorni
può essere presentata diffida all’Assessorato regionale competente, che
deve fissare visita entro 270 giorni dalla presentazione della domanda;
se questo non avviene, si possono adire le vie legali presso il giudice
ordinario.
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Procedure di ricorso
Contro i verbali emessi dalle Commissioni Mediche, a partire dal 2005,
si può presentare ricorso soltanto al giudice ordinario. In caso di ricorso, è possibile farsi
appoggiare da patronati sindacali o associazioni di categoria.
Chi ha ottenuto certificazione di handicap o invalidità può chiedere
l’aggravamento, con domanda cui va allegato un certificato medico che
indichi l’aggravamento o la presenza di nuove menomazioni. Le domande di
aggravamento non sono prese in esame se sono pendenti ricorsi contro le
decisioni delle commissioni di accertamento.
Procedure per ottenere i benefici economici
Una volta ottenuta la certificazione di invalidità, per dare corso alle
provvidenze economiche cui si ha eventualmente diritto, occorre
presentarsi all’Ufficio anagrafe del quartiere di residenza. Presso
l’Ufficio occorre fornire i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà
("dichiarazione di responsabilità" - modello 1) con dati anagrafici,
elementi reddituali, eventuale stato di ricovero e dichiarazione di non
fruire di analoghe indennità per cause di lavoro, guerra o servizio. Per
i minori la dichiarazione deve essere redatta e firmata dal legale
rappresentante. Per le persone interdette deve essere firmata dal tutore
o dall'Amministratore di sostegno e corredata di copia dell'atto di
nomina del Giudice;
2.dichiarazione relativa alle modalità di accredito del pagamento
(attenzione: i modelli per accredito in c/c bancario o postale sono
disponibili allo sportello, ma devono essere prima compilati e firmati
dalla banca o dall’ufficio postale), ed eventuale delega alla
riscossione ad altra persona;
3.fotocopia della carta di identità;
4. per gli invalidi parziali (74% - 99%) tra 18 e 65 anni se uomini e
tra 18 e 60 anni se donne, dichiarazione di non aver svolto attività
lavorativa né di aver richiesto l’iscrizione al collocamento ordinario
nel periodo tra la domanda di invalidità e l’iscrizione al collocamento
mirato per disabili, nonché dichiarazione di iscrizione alle liste del
collocamento mirato con relativa decorrenza (modello 2); Per gli
studenti tale dichiarazione può essere sostituita da una
autocertificazione attestante la frequenza di un corso di studi (modello
1);
5. per i minori che richiedono indennità di frequenza, dichiarazione del
legale rappresentante con precisa indicazione della frequenza continua o
periodica di centri ambulatoriali, diurni o scuole pubbliche o
convenzionate (modello 1). La dichiarazione va rinnovata di anno in anno
per mantenere l’indennità. Una recente sentenza della Corte
costituzionale concede questa provvidenza anche ai minori di anni tre
frequentanti l’asilo nido;
6. per i cittadini extracomunitari, copia autenticata della carta di
soggiorno.
Le procedure per queste pratiche sono piuttosto complesse, per cui si
consiglia di muoversi per tempo.
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